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Lo Statuto dell’Associazione

Articolo 1 – Costituzione dell’Associazione
E’ costituita l’Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata Associazione Culturale “Spaziofatato”, d’ora in poi definita “Associazione”. L’Associazione ha la sede legale in Vezza d’Oglio (BS) in Via Dei Capitani n.1. L’Assemblea dei Soci ha la facoltà di istituire successivamente sedi secondarie e rappresentanze.

 

Articolo 2 – Durata dell’Associazione
L’Associazione ha durata illimitata. L’eventuale scioglimento dell’Associazione potrà avvenire solo in seguito alla decisione unanime dell’assemblea straordinaria dei soci, appositamente riunita, o nel caso in cui il numero dei soci fosse ridotto a meno di tre.

 

Articolo 3 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha lo scopo di favorire l’informazione e la conoscenza artistica e culturale nei campi dell’esoterismo, delle tradizioni popolari, della letteratura fantastica, della spiritualità, del benessere e della salute psicofisica, tramite la diffusione, la promozione, la vendita e la produzione di libri cartacei e telematici. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione intende:

– promuovere attività editoriale in rete, pubblicazioni cartacee e telematiche;
– pubblicare e diffondere libri, riviste, bollettini, atti di convegni, studi e ricerche;
– promuovere e far auto-promuovere la cultura, l’arte e la letteratura per gli associati e per chiunque abbia interesse a far conoscere le proprie opere;
– organizzare manifestazioni culturali, seminari, corsi, convegni, conferenze, gruppi di lavoro, presentazioni di opere letterarie, rappresentazioni teatrali, produzioni musicali, produzione di video e documentari artistico-culturali;
– facilitare confronti e interscambi artistici e culturali con individui o con altre associazioni che perseguano scopi affini;
– organizzare ogni altra attività, pubblica o riservata ai soci, correlata alle precedenti, che possa risultare utile al conseguimento dello scopo sociale e favorire la diffusione di opere letterarie e di informazioni utili per la collettività nei campi summenzionati.

 

Articolo 4 – Finalità dell’Associazione
L’Associazione non persegue finalità di lucro, e a tale scopo si precisa che non saranno distribuite ai Soci parti del capitale eventualmente accumulato, se non a titolo di rimborso per le spese sostenute per conto della stessa Associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione, detratte le sole spese di scioglimento, è prevista la devoluzione dell’intero patrimonio eventualmente accumulato a scopi di pubblica utilità.

 

Articolo 5 – I Soci
Il numero dei Soci è illimitato. Possono proporsi come Soci tutti coloro che, avendo interessi affini a quelli dell’Associazione, intendono perseguirne gli scopi. L’accettazione di un nuovo Socio è subordinata all’approvazione della candidatura da parte di un apposito Comitato, come descritto all’interno del Regolamento dell’Associazione. I Soci si distinguono in:

– Soci Fondatori
– Soci Ordinari
– Soci Autori
– Soci Onorari
– Soci Baccanali
– Soci Iscritti

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e compongono la Direzione e la Redazione e hanno diritto di voto.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno aderito all’Associazione accettandone le regole descritte in questo Statuto, che hanno versato la quota sociale e hanno diritto di voto.

Sono Soci Onorari coloro che vengono designati dalla direzione per il loro prestigio e per le loro benemerenze di carattere culturale o finanziario nei confronti dell’Associazione.

Sono Soci Autori coloro che intendono pubblicare proprie realizzazioni attraverso l’Associazione. Il Consiglio Direttivo fisserà quote differenziate relativamente a ogni edizione e/o pubblicazione, considerando la correzione di bozze e la digitalizzazione delle opere.

Sono Soci Baccanali coloro che sostengono l’Associazione in occasione di riunioni, ritrovi, convivi tra i Soci attraverso la fornitura di bevande e generi alimentari.

Sono Soci Iscritti coloro che intendono aderire come semplici iscritti all’Associazione versando una quota minima di contribuzione, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6 – Modalità per associarsi
Chi, essendo maggiorenne, intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all’Associazione una domanda scritta indirizzata al Presidente che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, telefono, e-mail, data e luogo di nascita, codice fiscale del Socio;
b) la qualifica che intende rivestire come Socio;
c) la dichiarazione che egli intende attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti e l’inesistenza di eventuali incompatibilità, delibera sull’ammissione, che diventerà operativa solo dopo che da parte del nuovo socio saranno stati effettuati i versamenti prescritti. Trascorsi quindici giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti da parte del socio, la delibera diventerà inefficace. In caso contrario, il nuovo socio avrà diritto di essere iscritto sul libro dei soci e a ricevere la tessera sociale.

 

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità o per morosità. I soci sono espulsi quando in qualunque modo arrechino danni morali e materiali all’Associazione e quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle delibere degli organi sociali. Le espulsioni saranno decise a maggioranza dal Consiglio Direttivo. I Soci receduti, o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote da essi effettivamente versate in precedenza.

 

Articolo 8 – Il patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione, detratte le spese da essa sostenute, è costituito:
– dal capitale sociale formato dalle quote associative;
– dagli avanzi di gestione di ciascun esercizio finanziario;
– beni immobili e mobili;
– contributi, rimborsi, donazioni e lasciti;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

 

Articolo 9 – Esercizi sociali
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio e l’inventario. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea annuale dei Soci per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Articolo 10 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea dei Soci,
– Il Consiglio Direttivo.

 

Articolo 11 – Le assemblee
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, anche da coloro che non hanno diritto al voto. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. La loro convocazione si effettua mediante qualsiasi forma idonea a renderla nota ai Soci, trasmessa ai destinatari almeno quindici giorni prima della adunanza. Il testo della convocazione dovrà indicare:
– l’ordine del giorno,
– il luogo, reale o virtuale, in cui essa avrà luogo,
– la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’assemblea può aver luogo nella sede sociale, ma anche in un ambiente virtuale (teleconferenza, skype o altro). L’Assemblea ordinaria svolge i seguenti compiti:
– approva il bilancio consuntivo ed eventuale preventivo e la relativa relazione stilati dal Consiglio Direttivo;
– delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da qualcuno dei Soci. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, su convocazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce ogniqualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto, anche via e-mail, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Soci. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

 

Articolo 12 – Le assemblee straordinarie
L’Assemblea è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare su:
– modifiche allo Statuto o al Regolamento,
– esclusione di un Socio dall’Associazione,
– scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

 

Articolo 13 – Convocazioni e deliberazioni
L’Assemblea, sia straordinaria, sia ordinaria, è validamente costituita:
– in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto,
– in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

 

Articolo 14 – Diritto di voto
Hanno diritto al voto in Assemblea i Soci Fondatori e tutti i Soci Ordinari.
I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche a mezzo e-mail, soltanto da un altro Socio che abbia diritto al voto. Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
L’Assemblea è presieduta da una persona designata tra i Soci dall’Assemblea stessa come Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, che ha il compito di redigere il verbale dell’Assemblea.
Il verbale delle Assemblee, redatto dal segretario, deve essere iscritto immediatamente nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea. Una copia del verbale, o un suo estratto, va diffusa entro 15 giorni, anche via e-mail, ai Soci assenti all’Assemblea, a cura della Direzione.

 

Articolo 15 – Gestione
La gestione ordinaria dell’Associazione e il potere amministrativo sono affidati al Consiglio Direttivo, costituito da un numero ridotto di soci, che dura in carica a tempo indeterminato. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato dal Presidente o da almeno due componenti del Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può prendere tutte le decisioni che ritiene opportune per la corretta gestione dell’Associazione, stipulare atti e contratti inerenti l’attività sociale, convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie e curare che le delibere dell’Assemblea dei soci siano eseguite. Redige inoltre i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la relazione del bilancio consuntivo.

 

Articolo 16 – Cessazione dell’Associazione
In caso di cessazione dell’Associazione, l’eventuale residuo attivo di liquidazione sarà devoluto ad attività di pubblica utilità.

 

Articolo 17 – Funzionamento interno
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi Regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione a maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea.

 

Articolo 18 – Altre regole
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.